Art. 5 Norme in materia di societa' municipalizzate 1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies. ((1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) ((1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-quinquies del citato decreto-legge n. 112 del 2008: "Art. 6-quinquies. Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82. 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo. 3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari." . Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011, reca "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.". Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: "Art. 8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.".