Art. 5 1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 2, la denominazione di origine controllata e garantita dei vini Aglianico del Taburno puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente tipologia della denominazione di origine controllata dei vini Aglianico del Taburno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche provenienti dalla vendemmia 2010, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.