Art. 5 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art.  1,  comma
2, la denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
Aglianico  del  Taburno  puo'  essere  utilizzata  per  designare   e
presentare i vini della corrispondente tipologia della  denominazione
di origine controllata dei vini  Aglianico  del  Taburno  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e  successive
modifiche provenienti  dalla  vendemmia  2010,  purche'  le  relative
partite  siano  rispondenti  alle  condizioni  previste  nell'annesso
disciplinare e a condizione che i produttori  interessati  effettuino
preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al  controllo  sulla
produzione della denominazione di origine controllata e garantita  in
questione, ai sensi della specifica vigente normativa.