Art. 5 Rischio di credito nelle operazioni di impiego della liquidita' 1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di impiego della liquidita', e' assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni (cosiddetti "collateral"). 2. Con successivo decreto del Ministero sono stabilite le categorie delle attivita' finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni d'impiego con le controparti e i criteri di gestione delle garanzie. 3. La gestione operativa delle linee di credito e delle garanzie e' affidata alla Banca d'Italia.