Art. 5 Verifiche ispettive 1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.