Art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone d) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantita' minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantita', per le zone A) e B) e' ridotta alla meta' purche' siano previste adeguate attrezzature integrative.