Art. 5 
 
  Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto,  provvede
al trasferimento all'universita' dell'intero  ammontare  dell'importo
accordato  per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  ricerca  e  per  la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo  determinato
in misura pari al 120 per cento  trattamento  iniziale  spettante  al
ricercatore confermato a tempo pieno  attribuito  all'interessato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In
caso  di  risoluzione  anticipata   del   contratto,   il   Ministero
provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a  valere
sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.