(( Art. 5 bis Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti: «7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter». 2. A far data dal 1° gennaio 2013: a) all'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter»; b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' abrogato; c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino a: «specifiche esigenze dell'Autorita'» sono soppresse. 3. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. ))