ARTICOLO 5 (Funzioni del Consiglio) 1. Ferme restando le funzioni attribuite al Direttorio integrato dall'art. 8, comma 1, del presente Statuto, spetta al Consiglio l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio: a) adotta il regolamento organizzativo e gli altri regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Istituto; b) delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente e adotta il relativo regolamento; c) determina la pianta organica del personale e adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; d) individua le esigenze che possono essere soddisfatte con personale distaccato dalla Banca d'Italia o da altri enti; e) al ricorrere di esigenze cui non e' possibile far fronte con personale dipendente, ne' con personale in regime di distacco, delibera nelle forme previste dalla legge il ricorso a contratti di collaborazione esterna; f) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; g) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; h) provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; i) esamina ed approva il progetto di bilancio di previsione finanziaria e di bilancio di esercizio; l) delibera in ordine alla stipula di accordi con la Banca d'Italia per l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di quest'ultima e l'individuazione di forme di collaborazione tra i due Istituti; m) attua gli indirizzi e gli atti di direzione strategica adottati dal Direttorio integrato; n) delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli; o) compie tutti gli atti relativi all'amministrazione dell'IVASS che non siano di competenza di altri organi. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio persegue l'obiettivo del contenimento delle spese per il funzionamento dell'Istituto, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche, avvalendosi degli strumenti per il controllo di gestione e la, valutazione delle performance. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo' rilasciare deleghe a singoli Consiglieri o a personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di attivita' ovvero per l'adozione di provvedimenti che non richiedano valutazioni di carattere discrezionale. Gli atti di delega ne individuano l'oggetto, stabiliscono, ove compatibile con la natura dell'atto, i criteri per l'esercizio dei poteri delegati e, se del caso, ne fissano i limiti temporali. Restano, comunque, di competenza esclusiva del Consiglio le delibere di cui alle lettere a), b), h), i) e n) del comma 1. 4. Qualora sia nominato un Segretario, generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il Consiglio puo' delegare ad esso compiti di amministrazione ulteriori rispetto a quelli gia' conferiti dal Direttorio integrate.