(Statuto-art. 4)
 
                             ARTICOLO 5 
 
 
                      (Funzioni del Consiglio) 
 
  1. Ferme restando le funzioni attribuite  al  Direttorio  integrato
dall'art. 8, comma 1,  del  presente  Statuto,  spetta  al  Consiglio
l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio: 
  a) adotta il regolamento organizzativo e gli altri regolamenti  che
disciplinano il funzionamento dell'Istituto; 
  b) delibera in ordine al trattamento  normativo  ed  economico  del
personale dipendente e adotta il relativo regolamento; 
  c)  determina  la  pianta  organica  del  personale  e   adotta   i
provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione  e  cessazione  dal
servizio dei dipendenti; 
  d)  individua  le  esigenze  che  possono  essere  soddisfatte  con
personale distaccato dalla Banca d'Italia o da altri enti; 
  e) al ricorrere di esigenze cui non e'  possibile  far  fronte  con
personale dipendente,  ne'  con  personale  in  regime  di  distacco,
delibera nelle forme previste dalla legge il ricorso a  contratti  di
collaborazione esterna; 
  f) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
  g) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
  h) provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
  i) esamina  ed  approva  il  progetto  di  bilancio  di  previsione
finanziaria e di bilancio di esercizio; 
  l) delibera in ordine alla stipula di accordi con la Banca d'Italia
per l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche  di  quest'ultima  e
l'individuazione di forme di collaborazione tra i due Istituti; 
  m) attua gli indirizzi e gli atti di direzione strategica  adottati
dal Direttorio integrato; 
  n)  delibera  sulle   questioni   che   il   Direttorio   integrato
eventualmente ritenga di sottoporgli; 
  o) compie tutti gli atti  relativi  all'amministrazione  dell'IVASS
che non siano di competenza di altri organi. 
  2. Nell'esercizio delle  proprie  funzioni  il  Consiglio  persegue
l'obiettivo  del  contenimento  delle  spese  per  il   funzionamento
dell'Istituto, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo  delle
risorse umane, finanziarie e tecniche,  avvalendosi  degli  strumenti
per il controllo di gestione e la, valutazione delle performance. 
  3.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il   Consiglio   puo'
rilasciare deleghe a singoli Consiglieri o a personale  dell'Istituto
con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di attivita' ovvero per
l'adozione  di  provvedimenti  che  non  richiedano  valutazioni   di
carattere discrezionale. Gli atti di delega ne individuano l'oggetto,
stabiliscono, ove compatibile con la natura dell'atto, i criteri  per
l'esercizio dei poteri delegati e, se del caso, ne fissano  i  limiti
temporali. Restano, comunque, di competenza esclusiva  del  Consiglio
le delibere di cui alle lettere a), b), h), i) e n) del comma 1. 
  4.  Qualora  sia  nominato  un  Segretario,   generale   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, il Consiglio puo' delegare ad esso  compiti
di amministrazione ulteriori rispetto a  quelli  gia'  conferiti  dal
Direttorio integrate.