Art. 5 Copertura finanziaria 1. (( Per le finalita' di cui all'articolo 2 e' autorizzata la spesa di euro 1.050.000, per l'anno 2013. Al relativo onere )) si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.