Art. 5 Importazione ed esportazione di tessuti o cellule specifici 1. Nei casi particolari di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, il CNT o i centri interregionali o regionali rilasciano al centro utilizzatore, previa motivata richiesta, il nulla osta all'importazione od esportazione di tessuti e cellule specifici da distribuire direttamente per il trapianto immediato al ricevente o, in caso di emergenza. 2. In tali casi il centro utilizzatore, che riceve il tessuto o le cellule importate deve verificare che siano conformi alle norme di qualita' e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 3. Le banche, i centri interregionali o regionali che rilasciano il nulla osta all'importazione o esportazione inviano al CNT, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, comunicazione entro sette giorni dei dati relativi ai tessuti e cellule importati ed esportati, specificando il Paese di provenienza o di destinazione e il destino finale.