Art. 5 
 
 
    Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione 
 
  1. Le piante specificate originarie di zone delimitate  all'interno
dell'Unione  in  conformita'  all'art.  7  possono  essere   spostate
all'interno dell'Unione solo se  soddisfano  le  condizioni  previste
nell'allegato I, sezione 2, punto 1. 
  2. Le piante specificate coltivate al di fuori di zone  delimitate,
ma introdotte in dette  zone,  possono  essere  spostate  all'interno
dell'Unione solo se soddisfano le condizioni  previste  nell'allegato
I, sezione 2, punto 2. 
  3. Le piante specificate importate a norma degli articoli 3 e 4  da
Paesi terzi dove l'organismo  specificato  e'  notoriamente  presente
possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le
condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 3.