Art. 5 Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione 1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione in conformita' all'art. 7 possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 1. 2. Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 2. 3. Le piante specificate importate a norma degli articoli 3 e 4 da Paesi terzi dove l'organismo specificato e' notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, punto 3.