Art. 5 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. 2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verra' erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consistera' in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.