Art. 5 Decorrenza 1. Al fine di garantire la sostenibilita' tecnica ed economica dell'installazione di idonea cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto vendita di carburanti, nonche' garantire l'effettivita' della tutela dei diritti dei consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di gradualita', a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso; b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall'art. 2, comma 6; c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a), secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonche' l'obbligo di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti; d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica gia' esistente, l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno. 2. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), e' di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del presente decreto.