Art. 5 Disposizioni relative all'Albo delle societa' cooperative 1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2 il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'albo si compone di tre sezioni.»; b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - E' istituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»; c) All'art. 4 e' aggiunto in fine il seguente comma: «L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»; d) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. - Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell'albo, di cui all'art. 2-bis, con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese. E' istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione «societa' di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle gia' previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».