Art. 5 Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico ed alla mobilita' (Settore d'intervento 1.a) 1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS accesso ad informazioni affidabili e regolarmente aggiornate sul traffico e sulla mobilita' ed al loro interscambio tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico a livello nazionale e locale, il presente decreto definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per sviluppare i servizi, assicurandone le caratteristiche di tempestivita', coerenza, qualita' e trasparenza. 2. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio nazionale, devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata. 3. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilita' di informazioni gratuite di base, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, attraverso il CCISS - rende disponibili sul web le seguenti informazioni: a) il Data Dictionary degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX; b) il Data Base delle localita' per lo standard IEC N63106 RDS (Radio Data System) - TMC (Traffic Message Channel) - o altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti dall'adozione di nuovi standard - completo ed aggiornato, il cui utilizzo e' gratuito. Il CCISS si occupa della manutenzione del Data Base e provvede, con cadenza semestrale, al processo di certificazione dello stesso sulla base delle informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e dai concessionari; c) i dati di traffico in tempo reale del CCISS sull'intera rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale. Previa convenzione d'uso da stipularsi con il CCISS, chiunque puo' avvalersi di dette informazioni al fine di garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini. 4. Al fine di consentire l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico provenienti da fonti diverse dal CCISS, e' istituito, senza oneri per le finanze pubbliche, l'Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sul portale web del CCISS e contenente gli indirizzi (url) di esposizione di tutte le informazioni, pubbliche e private, afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarita' della circolazione stradale. 5. Gli enti gestori di infrastrutture e di servizi di trasporto sono responsabili della correttezza e della veridicita' delle informazioni presenti nelle banche dati di loro competenza, del mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e della continuita' del processo di produzione e diffusione dei dati. L'assicurazione della qualita' del dato e' fornita dai produttori del dato stesso che provvedono a definire e rendere pubblici i livelli standard di qualita' per le informazioni ed i dati resi disponibili e per le attivita' di manutenzione della rete di rilevamento, nel rispetto delle norme tecniche e procedurali vigenti conformemente alle disposizioni per l'assicurazione della qualita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale. 6. L'esistenza di un sistema di assicurazione della qualita' - strutturato con apposite sezioni nelle quali sono descritte le procedure per il rilevamento dei dati, i criteri di accesso e gli standard qualitativi offerti - volto a consentire agli organi preposti alla verifica periodica di accertare il rispetto degli standard di qualita' dichiarati, costituisce condizione preliminare necessaria per l'accesso ai finanziamenti specifici, previsti dalle Regioni ai sensi dei Piani Regionali per l'Infomobilita' (PRIM) conformemente all'Accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 31 maggio 2007, o da ogni altro strumento normativo o finanziario predisposto specificamente per la diffusione delle tecnologie ITS. 7. Dalle procedure disposte dal presente articolo sono escluse le apparecchiature di misura e di controllo finalizzate ad attivita' sanzionatorie o di esazione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte ai seguenti soggetti: enti proprietari delle strade e concessionari, gestori di nodi logistici, gestori di aree di parcheggio, gestori di aree di sosta e di servizio, agenzie della mobilita' e aziende di trasporto pubblico locale. Tali soggetti sono tenuti ad alimentare l'IPIT comunicando al CCISS l'indirizzo (url) di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 4. 9. Le disposizioni che seguono, disciplinano l'aggiornamento della informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarita' della circolazione stradale, al fine di assicurarne la congruenza con le condizioni effettive al momento dell'aggiornamento stesso. a) Informazioni infrastrutturali a1) (Caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno la responsabilita' e l'onere di mantenere le informazioni pubblicate continuativamente aggiornate. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari - entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - hanno l'onere di rendere disponibili sul web tutte le informazioni attinenti all'infrastruttura di propria competenza (quali, ad esempio: profilo altimetrico, caratteristiche del tracciato, caratteristiche della sezione stradale, limiti di massa e sagoma, velocita' di progetto, limiti di velocita' imposti, capacita' oraria di ciascun arco, costo chilometrico del pedaggio per tipo di veicolo, presenza di rilevatori di velocita' fissi); a2) (Modifiche permanenti alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche permanenti delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali); di previsione di esercizio (in fase realizzativa) e di esercizio; a3) (Modifiche provvisorie alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche provvisorie delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali) e di previsione di conclusione attivita' (in fase realizzativa); a4) (Nodi logistici). Gli enti gestori dei nodi logistici (gomma - gomma; gomma - ferro; gomma - acqua; gomma - aria) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le modifiche permanenti o provvisorie delle caratteristiche dei nodi (quali, ad esempio: categorie di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione; tariffe; modalita' di pagamento; sistemi di prenotazione). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura; a5) (Parcheggi sicuri). Gli enti gestori di parcheggi a pagamento sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche dei parcheggi (quali, ad esempio: totale posti, posti disponibili, categoria di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma, eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione, tariffe, modalita' di pagamento, sistemi di prenotazione, tecnologie e sistemi di sorveglianza, orari di controllo). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura. a6) (Stazioni di rifornimento carburante e di servizio). Gli enti gestori di stazioni di rifornimento carburante su rete autostradale, statale, e regionale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche delle stazioni: orari di apertura/chiusura, disponibilita' di carburanti, prezzi in euro dei carburanti in modalita' servito e in modalita' self service. Gli enti gestori di stazioni di servizio su rete autostradale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web il tasso di occupazione della stazione. a7) (Zone a traffico limitato). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari devono rendere pubbliche ed aggiornare sul web le eventuali modifiche provvisorie o permanenti alle Zone a Traffico Limitato, ed in particolare: posizione delle sezioni di rilevazione; categorie di mezzi ammessi; limiti di massa; limiti di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione/livelli di emissione; orari di attivazione/disattivazione di eventuali varchi di accesso. b) Dati sul traffico e sulla regolarita' della circolazione stradale b1) (Eventi di traffico). Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari comunicano tempestivamente e continuativamente al CCISS, per via telematica e mediante protocollo DATEX, tutti gli eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza e la regolarita' della circolazione, intercettati sulla rete stradale di propria competenza con indicazione dell'estensione dell'evento (coordinate dei punti d'inizio e fine) e del posizionamento puntuale sul Data Base delle localita', certificato secondo le modalita' definite al comma 3, lettera b). Gli enti in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX d'interscambio devono connettere a titolo gratuito per via telematica detto nodo con il nodo DATEX del CCISS. Gli enti non in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX possono utilizzare a titolo gratuito il sistema informativo nazionale di infomobilita' del CCISS accessibile tramite connessione telematica. Nelle more dell'attuazione del presente comma, l'ANAS, le Societa' concessionarie di autostrade, gli enti proprietari delle strade e tutti gli enti in grado di fornire informazioni di mobilita' stradale, sono tenuti a prestare la propria collaborazione al funzionamento del CCISS. b2) (Livelli di servizio delle infrastrutture). Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari pubblicano sul web, tempestivamente e continuativamente, le informazioni attinenti ai livelli di servizio, espressi in termini di percentuale di occupazione dell'infrastruttura, specializzati per unita' di tempo, sulle strade di propria competenza ricomprese nel Data Base delle localita' in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti. b3) (Flussi di traffico e velocita' media). Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti proprietari delle strade e i concessionari pubblicano in tempo reale i dati, opportunamente depurati degli elementi in contrasto con la necessaria tutela del diritto di privacy, provenienti da tutte le fonti automatiche installate sull'infrastruttura e sui veicoli su queste transitanti (Zone a traffico limitato, sistemi di rilevazione automatica della velocita', tecnologie per la sicurezza in galleria e sui ponti, sensori di misura, dati di traffico in entrata ed in uscita dalle barriere di pedaggio, dati di traffico in entrata/uscita dai nodi logistici telecamere, unita' telematiche di bordo). In particolare, gli enti proprietari delle strade e i concessionari forniscono, per ogni arco orientato del grafo in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti, il valore di flusso veicolare in tempo reale e la velocita' media. 10. Qualora gli enti proprietari delle strade o i concessionari non siano in possesso di strumenti sufficienti per l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 9, gli stessi sono tenuti ad acquisire il set minimo di dati necessari da coloro che ne detengono la proprieta'; il costo unitario d'uso dei dati deve essere reso pubblico. E' possibile l'acquisizione di dati presso soggetti proprietari della tecnologia di rilevazione ed in possesso dell'autorizzazione alla raccolta concessa dalla Direzione del CCISS secondo quanto previsto dal comma 11. 11. La raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 9, punti b1), b2) e b3), richiedono una specifica autorizzazione da rilasciarsi secondo modalita' e procedure definite da apposito decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorizzazione non e' necessaria per le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli enti proprietari delle strade e concessionari, per gli organi di polizia. La pubblicazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati estratti dall'Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) ovvero di dati la cui raccolta sia stata autorizzata ai sensi del presente comma, e' libera. 12. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita', i tempi, le frequenze di aggiornamento, gli standard di riferimento e i formati di acquisizione e pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' e le condizioni per il monitoraggio continuativo della effettivita' delle informazioni e della efficacia della metodologia di raccolta dei dati.