(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
La Commissione verifica l'applicazione  della  presente  decisione  e
comunica  qualsiasi  informazione   utile   al   comitato   istituito
dall'articolo  31  della  direttiva  95/46/CE,  in  particolare  ogni
elemento rilevante ai fini della valutazione di  cui  all'articolo  1
della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione  nella
Repubblica orientale dell'Uruguay ai  sensi  dell'articolo  25  della
direttiva 95/46/CE e ogni  elemento  che  dimostri  che  la  presente
decisione e' applicata in modo discriminatorio.