Articolo 4 La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione e' applicata in modo discriminatorio.