(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    La produzione di olio  non  puo'  superare  650  chilogrammi  per
ettaro per oliveti  con  densita'  di  almeno  200  piante.  Per  gli
impianti con densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25
chilogrammi a pianta. 
    Tale limite non puo' superare i 2 chilogrammi di  olio  a  pianta
negli impianti con densita' superiore alle 500 piante per ettaro.