Art. 5. La produzione di olio non puo' superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densita' di almeno 200 piante. Per gli impianti con densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25 chilogrammi a pianta. Tale limite non puo' superare i 2 chilogrammi di olio a pianta negli impianti con densita' superiore alle 500 piante per ettaro.