Art. 5 
 
 
                     Processo di rendicontazione 
 
  1. I criteri di iscrizione  in  bilancio  e  di  valutazione  degli
elementi patrimoniali ed  economici  sono  conformi  alla  disciplina
civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo
italiano di contabilita' ed ai principi contabili  generali  previsti
dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91. 
  2. Oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio
d'esercizio e' allegato il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. 
  3. In  concomitanza  con  la  redazione  del  bilancio  d'esercizio
vengono, altresi', allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti: 
    a) il conto consuntivo in termini di cassa  di  cui  all'art.  9,
commi 1 e 2; 
    b) il rapporto sui risultati redatto in  conformita'  alle  linee
guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 18 settembre 2012; 
    c) i prospetti SIOPE di cui all'art.  77-quater,  comma  11,  del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. 
  4. Il bilancio d'esercizio nonche' i documenti di cui al  comma  3,
sono deliberati dall'organo di vertice in conformita' all'art. 24 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
  5.  Entro  10  giorni  dalla   sua   deliberazione,   il   bilancio
d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di  cui  al
comma 3, sono trasmessi all'amministrazione vigilante e al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  6. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni  in  materia  di
controllo per le societa' e gli enti ed organismi destinatarie  delle
disposizioni di cui al presente decreto.