Art. 5 Processo di rendicontazione 1. I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. Oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio d'esercizio e' allegato il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. 3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio vengono, altresi', allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti: a) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2; b) il rapporto sui risultati redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012; c) i prospetti SIOPE di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Il bilancio d'esercizio nonche' i documenti di cui al comma 3, sono deliberati dall'organo di vertice in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui al comma 3, sono trasmessi all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo per le societa' e gli enti ed organismi destinatarie delle disposizioni di cui al presente decreto.