Art. 5 Disposizioni transitorie 1. In via transitoria, il Piano di promozione industriale disciplinato dagli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come integrato dall'art. 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 ed all'art. 1, comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica nelle aree di crisi industriale individuate secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni citate. 2. Sulle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge n. 99 del 2009, puo' essere presentata dalla Regione interessata l'istanza di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente a quanto indicato nella lettera f), entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 31 gennaio 2013 Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 285