Art. 5 
 
  1. La Camera di Commercio di Potenza comunica con  immediatezza,  e
comunque con termine non superiore a  trenta  giorni  lavorativi,  le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Fagioli
Bianchi di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  delle
quantita' certificate e degli aventi diritto. 
  2.  La  Camera  di  Commercio  di  Potenza  immette   nel   sistema
informatico del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali tutti gli  elementi  conoscitivi  di  carattere  tecnico  e
documentale dell'attivita' certificativa. 
  3. La Camera di Commercio di Potenza trasmettera' i  dati  relativi
al rilascio delle  attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» a richiesta del  Consorzio
di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge  n.  526/99
e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.