(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
                          Casi particolari 
 
1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, il  ricorso
all'acquisizione in economia e' consentito nei casi seguenti: 
   a)  risoluzione,  anche  parziale,  di  un   precedente   rapporto
contrattuale, o risoluzione in  danno  del  contraente  inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per  assicurare  la
prestazione nel termine previsto dal contratto; 
   b) necessita' di completare le  prestazioni  di  un  contratto  in
corso (nello stesso non previste), qualora non sia possibile  imporne
l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
   c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a  seguito  della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello  svolgimento  delle
ordinarie  procedure  di  scelta   del   contraente,   nella   misura
strettamente necessaria; 
   d) interventi urgenti  resi  necessari  da  eventi  oggettivamente
imprevedibili, al fine di  scongiurare  situazioni  di  pericolo  per
persone, animali o cose,  ovvero  per  l'igiene  e  salute  pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.