Art. 5 Trattamento e sicurezza dei dati 1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative. 2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione dalla banca dati. 5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito della banca dati.