Art. 5 Riconoscimento crediti 1. Le competenti autorita' accademiche della Scuola di specializzazione, a seguito di specifica valutazione, possono esonerare coloro che hanno acquisito un diploma di master attinente alle tematiche oggetto della Scuola di specializzazione per non piu' del 45% dei CFU previsti dal percorso formativo della scuola stessa. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2013 Il Ministro: Carrozza