Art. 5 
 
                         Zone Franche Urbane 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  37,  comma   1,   del
decreto-legge n. 179 del 2012  con  riferimento  alle  ulteriori  ZFU
rivenienti da altra procedura di cui all'art.  1,  comma  342,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, nonche' al comma 1-bis del medesimo  art.  37,  possono
accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i  soggetti  di
cui all'art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel  «Piano  Azione
Coesione:  terza  e  ultima  riprogrammazione»  del  dicembre   2012,
rappresentate dalle: 
    a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti  nel
territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia; 
    b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania,  Calabria
e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la  delibera  n.  14/2009  ma
valutate «ammissibili»  nella  relazione  istruttoria  allegata  alla
medesima delibera; 
    c) ZFU gia'  individuate  ai  sensi  della  legge  della  Regione
siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando  gli  stessi  criteri
nazionali. 
  2. L'elenco delle ZFU di cui al comma 1 e' riportato  nell'allegato
n. 1 al presente decreto.