Art. 5. (Contenuto del registro) 1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; d) la sede legale e la sede amministrativa; e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari; f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob. 2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati: a) la denominazione sociale; b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale; c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.