Art. 5 
 
                    Disposizioni per la riduzione 
                  dei prezzi dell'energia elettrica 
 
  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, ((con modificazioni)), dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a  1
milione di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «volume  di  ricavi
superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300
mila euro». 
  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma
1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui
all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei  prezzi  ((n.
6/92 del 29 aprile 1992)), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione
del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per  la  componente
convenzionale relativa al prezzo del  combustibile,  sulla  base  del
((paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99)), in cui il peso dei  prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti
((dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas)).  Il  Ministro
dello sviluppo economico, con  provvedimento  da  adottare  entro  60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di
commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
  4.  A  decorrere  dal  ((1°  gennaio  2014)),   in   attesa   della
ridefinizione della disciplina organica di settore,  il  ((valore  di
cui al comma 3, primo periodo)),  e'  aggiornato  trimestralmente  in
base al costo di approvvigionamento  del  gas  naturale  nei  mercati
all'ingrosso  ((come  definito   al   comma   3)),   ferma   restando
l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
  ((5.  In  deroga  ai  commi  3   e   4,   per   gli   impianti   di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati
ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo
periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento
individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla
base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo
anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.)) 
  6. (((soppresso).)) 
  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. 
  ((7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2012 possono optare,  in  alternativa  al  mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in  esercizio,  per
un incremento del 20  per  cento  dell'incentivo  spettante,  per  un
periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013,  e  del
10 per cento per un ulteriore successivo  periodo  di  un  anno,  con
corrispondente riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo  spettante
nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la  fine
del periodo di incentivazione su una produzione  di  energia  pari  a
quella sulla quale e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.
L'incremento e' applicato sul coefficiente  moltiplicativo  spettante
per gli impianti a certificati verdi e, per gli  impianti  a  tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
Gestore dei servizi energetici (GSE).)) 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  si  riporta  il  comma  16,  dell'articolo  81,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", pubblicato nella Gazz. Uff. 25
          giugno 2008, n. 147, S.O., convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 81. Settori petrolifero e del gas 
              1.-15. (soppressi) 
              16.  In  dipendenza  dell'andamento   dell'economia   e
          dell'impatto  sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e   delle
          tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
          reddito delle societa' di cui all' articolo  75  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, e' applicata con una  addizionale
          di  6,5  punti  percentuali  per  i  soggetti  che  abbiano
          conseguito nel periodo di imposta precedente un  volume  di
          ricavi  superiore  a  3  milioni  di  euro  e  un   reddito
          imponibile superiore a 300 mila  euro  e  che  operano  nei
          settori di seguito indicati: 
              a) ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
              b)     raffinazione     petrolio,     produzione      o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari,  oli  lubrificanti  e  residuati,  gas  di   petrolio
          liquefatto e gas naturale; 
              c)   produzione,   trasmissione    e    dispacciamento,
          distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; 
              c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. 
              Nel caso di soggetti operanti anche in settori  diversi
          da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la  disposizione
          del primo periodo si applica qualora i ricavi  relativi  ad
          attivita'   riconducibili   ai   predetti   settori   siano
          prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo  dei  ricavi
          conseguiti. 
              16-bis. I soggetti indicati nel comma  16  che  abbiano
          esercitato l'opzione per la tassazione  di  gruppo  di  cui
          all'  articolo  117  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  assoggettano   autonomamente   il   proprio
          reddito imponibile all'addizionale  prevista  dal  medesimo
          comma 16 e provvedono al relativo versamento. 
              16-ter. I soggetti indicati nel comma  16  che  abbiano
          esercitato, in qualita' di partecipati,  l'opzione  per  la
          trasparenza fiscale di cui  all'  articolo  115  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  assoggettano  autonomamente  il
          proprio reddito  imponibile  all'addizionale  prevista  dal
          medesimo comma 16 e provvedono al  relativo  versamento.  I
          soggetti indicati nel comma 16 che abbiano  esercitato,  in
          qualita' di  partecipanti,  l'opzione  per  la  trasparenza
          fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi  assoggettano  il   proprio   reddito
          imponibile all'addizionale prevista dal medesimo  comma  16
          senza tener  conto  del  reddito  imputato  dalla  societa'
          partecipata. 
              17. In deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica
          a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
          corso al 31  dicembre  2007.  18.  E'  fatto  divieto  agli
          operatori economici dei settori richiamati al comma  16  di
          traslare l'onere della maggiorazione d'imposta  sui  prezzi
          al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di  cui
          al  precedente  periodo  e  dispone   per   l'adozione   di
          meccanismi  volti  a   semplificare   sostanzialmente   gli
          adempimenti cui sono  chiamate  le  imprese  con  fatturato
          inferiore a quello previsto dall'  articolo  16,  comma  1,
          prima  ipotesi,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287.
          L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  presenta,
          entro il 31 dicembre  2008,  una  relazione  al  Parlamento
          relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16
          . 
              19. Al testo unico delle imposte sui redditi  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 92-bis (Valutazione  delle  rimanenze  di  alcune
          categorie di imprese). - 1. La valutazione delle  rimanenze
          finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1,  lettere
          a) e  b)  e'  effettuata  secondo  il  metodo  della  media
          ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se  non
          adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi
          supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
          settore, esercenti le attivita' di: 
              a) ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
              b)     raffinazione     petrolio,     produzione      o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari, oli lubrificanti e  residuati,  di  gas  di  petrolio
          liquefatto e di gas naturale. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, ed anche  a  quelli  che  abbiano  esercitato,
          relativamente  alla   valutazione   dei   beni   fungibili,
          l'opzione di cui all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
              3. Per quanto non diversamente  disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5  e  7,
          dell'articolo 92.». 
              20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              21. Il maggior valore delle  rimanenze  finali  che  si
          determina   per   effetto    della    prima    applicazione
          dell'articolo 92-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  anche  per  le
          imprese  che  si   sono   avvalse   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 13, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38,  non  concorre  alla  formazione  del
          reddito in quanto escluso  ed  e'  soggetto  ad  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del  16
          per cento. 
              22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica
          soluzione contestualmente al saldo  dell'imposta  personale
          dovuta per l'esercizio di prima applicazione  dell'articolo
          92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          1986. Alternativamente, su opzione  del  contribuente  puo'
          essere   versata   in   tre   rate   di   eguale    importo
          contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
          all'esercizio di prima  applicazione  dell'articolo  92-bis
          del Testo Unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e
          dei due esercizi successivi. Sulla  seconda  e  terza  rata
          maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 
              23.  Il  maggior   valore   assoggettato   ad   imposta
          sostitutiva   si   considera    fiscalmente    riconosciuto
          dall'esercizio successivo a quello  di  prima  applicazione
          dell'articolo 92-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  n.  917  del  1986;  tuttavia  fino  al   terzo
          esercizio successivo: 
              a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92,
          comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917  del  1986,  fino  a  concorrenza  del  maggior  valore
          assoggettato ad imposta  sostitutiva  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini delle  imposte  personali  e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   ma
          determinano  la   riliquidazione   della   stessa   imposta
          sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
          cento di tali  svalutazioni  e'  computato  in  diminuzione
          delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
          e' compensabile a valere  sui  versamenti  a  saldo  ed  in
          acconto dell'imposta personale sul reddito; 
              a-bis)  se  la  quantita'  delle  rimanenze  finali  e'
          inferiore  a  quella  esistente  al  termine  del   periodo
          d'imposta di prima applicazione dell' articolo  92-bis  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
          del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.  In
          tal caso l'importo corrispondente dell'imposta  sostitutiva
          e' computato in diminuzione delle rate  di  eguale  importo
          ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
          versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale  sul
          reddito; (477) 
              b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
          tutte o parte delle rimanenze di  cui  all'articolo  92-bis
          del Testo Unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
          diritto  alla  riliquidazione  e  l'obbligo  di  versamento
          dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
          solo nel caso in cui quest'ultimo non  eserciti  prima  del
          conferimento le  attivita'  di  cui  al  predetto  articolo
          92-bis  e  adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del
          conferente.  In  caso  contrario,   si   rende   definitiva
          l'imposta sostitutiva in misura corrispondente  al  maggior
          valore delle  rimanenze  conferite  cosi'  come  risultante
          dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente;  fino
          a concorrenza  di  tale  maggiore  valore  le  svalutazioni
          determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
          5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          concorrono alla formazione del reddito per il 50 per  cento
          del loro  ammontare  fino  all'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre 2011. 
              24. Fino al  termine  dell'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  2011,   nel   caso   di   cessione   dell'azienda
          comprensiva  di  tutte  o  parte  delle  rimanenze  di  cui
          all'articolo 92-bis, del  Testo  Unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
          corrispondente al maggior  valore  delle  rimanenze  cedute
          cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
          dal cedente si ridetermina  con  l'aliquota  del  27,5  per
          cento. 
              25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          introdotto  dal  comma  19,  costituisce  deroga  ai  sensi
          dell'articolo 2423-bis del codice civile. 
              26. -27. -28. (soppressi) 
              29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti (494). (474) (479) (489) 
              30. ll Fondo e' alimentato: 
              a) dalle somme riscosse in eccesso dagli  agenti  della
          riscossione ai sensi dell' articolo 83, comma 22; 
              b) dalle somme conseguenti al  recupero  dell'aiuto  di
          Stato dichiarato incompatibile dalla  decisione  C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; 
              c) dalle somme versate dalle cooperative  a  mutualita'
          prevalente di cui all' articolo 82, commi 25 e 26; 
              d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
              e)  con  versamenti  a  titolo  spontaneo  e   solidale
          effettuati da  chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le
          societa' e gli enti che operano nel comparto energetico 
              31. (soppresso) 
              32. In considerazione delle straordinarie tensioni  cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana che  versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato. 
              33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto  interdipartimentale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sono
          disciplinati,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente: 
              a) i criteri  e  le  modalita'  di  individuazione  dei
          titolari del beneficio di cui al comma  32,  tenendo  conto
          dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
          altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti  dallo
          Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
          redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
          atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di  effettivo
          bisogno; 
              b) l'ammontare del beneficio unitario; 
              c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui
          al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32
          . 
              33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
          tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono  essere
          avviate idonee iniziative di comunicazione . 
              34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,  che  in
          ogni caso deve essere  conseguita  entro  il  30  settembre
          2008, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi di altre amministrazioni, di  enti  pubblici,  di
          Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa. 
              35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  ovvero
          uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
          34, individua: 
              a) i titolari del beneficio di  cui  al  comma  32,  in
          conformita' alla disciplina di cui al comma 33; 
              b) il gestore del servizio integrato di gestione  delle
          carte acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi,
          tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva
          diffusa  in  maniera   capillare   sul   territorio   della
          Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni   di   sportello
          relative all'attivazione della carta e  alla  gestione  dei
          rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli  oneri,
          anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo
          conto altresi' di precedenti esperienze  in  iniziative  di
          erogazione di contributi pubblici (500). 
              36. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          che detengono  informazioni  funzionali  all'individuazione
          dei  titolari  del  beneficio  di  cui  al   comma   32   o
          all'accertamento delle dichiarazioni da  questi  effettuate
          per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in  conformita'
          alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
          notizie,  documenti   e   ogni   ulteriore   collaborazione
          richiesta dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o
          dalle amministrazioni o  enti  di  cui  questo  si  avvale,
          secondo gli indirizzi da questo impartiti (492) (501). 
              37. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, con apposite  convenzioni,  promuove  il
          concorso del  settore  privato  al  supporto  economico  in
          favore dei titolari delle carte acquisti . 
              38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da
          32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di  cui  al
          comma 29. 
              38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
          cui al comma 33 e successivamente entro il 31  dicembre  di
          ogni anno, il Governo presenta una relazione al  Parlamento
          sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32 . 
              38-ter.  La  dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica di cui all' articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e'  integrata  a  valere  sulla  quota  delle
          maggiori  entrate  derivanti  dalle   modifiche   normative
          previste dagli articoli  81  e  82  del  presente  decreto,
          dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008,  267,3
          milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni  di  euro
          nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009 ." 
              - il Provvedimento  CIP  n.  6/1992,  deliberazione  29
          aprile  1992,  recante   "Prezzi   dell'energia   elettrica
          relativi a cessione, vettoriamento e produzione  per  conto
          dell'Enel, parametri relativi  allo  scambio  e  condizioni
          tecniche   generali   per   l'assimilabilita'    a    fonte
          rinnovabile", e' stato pubblicato  in  Gazz.  Uff.  del  12
          maggio 1992, n.109. 
              - si riporta il comma 15, articolo 30, della  Legge  23
          luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia", pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
          176, S.O.: 
              - 
              "30. Art.  30.  Misure  per  l'efficienza  del  settore
          energetico 
              1-14 (Omissis) 
              15. In conformita' a quanto previsto dall' articolo  2,
          comma  141,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  a
          decorrere dall'anno 2009, con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,   su   proposta   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente
          il  valore  della   componente   del   costo   evitato   di
          combustibile  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  marzo
          1992, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione  del
          valore  annuale  di  conguaglio.  Tali  aggiornamenti  sono
          effettuati   sulla   base   di   periodi   trimestrali   di
          registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere  di
          riferimento  della  componente  convenzionale  relativa  al
          valore  del  gas  naturale  di  cui  al   punto   3   della
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008  per  tener  conto  delle
          dinamiche  di  prezzo  dei  prodotti  petroliferi,  tenendo
          altresi'   conto   dell'evoluzione    dell'efficienza    di
          conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
          evitato di combustibile di  cui  alla  deliberazione  della
          medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006. 
              16-29 (Omissis)". 
              - la deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS
          dell'A.E.E.G.  reca:  "Seconda  fase  della  riforma  delle
          condizioni  economiche  applicate  ai  clienti  finali  del
          servizio di tutela nel mercato del gas naturale  a  partire
          dall'1 ottobre 2013.Modifiche al Tivg". 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          20  novembre  2012  recante   "Nuove   modalita'   per   la
          determinazione   della   componente   del   costo   evitato
          combustibile (CEC), di cui al  provvedimento  Cip  6/92,  e
          determinazione del valore di  conguaglio  del  CEC  per  il
          2011", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2012,  n.
          280. 
              - si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo n.28
          del 3 marzo 2011, recante 
              Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71,  S.O.
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25 Disposizione transitorie e abrogazioni 
              In vigore dal 22 giugno 2013 
              1. La  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro
          il 31  dicembre  2012,  e'  incentivata  con  i  meccanismi
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. 
              2. L'energia  elettrica  importata  a  partire  dal  1°
          gennaio  2012  non   e'   soggetta   all'obbligo   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui  concorra
          al  raggiungimento  degli  obiettivi   nazionali   di   cui
          all'articolo 3. 
              3. A partire  dal  2013,  la  quota  d'obbligo  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno  degli  anni
          successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in
          base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per  l'anno
          2015. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 148, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il  GSE
          ritira annualmente i certificati verdi  rilasciati  per  le
          produzioni da fonti rinnovabili  degli  anni  dal  2011  al
          2015,  eventualmente  eccedenti  quelli  necessari  per  il
          rispetto della quota d'obbligo. Il  prezzo  di  ritiro  dei
          predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo  di
          cui  al  citato  comma  148.  Il  GSE  ritira  altresi'   i
          certificati verdi, rilasciati per le produzioni di  cui  ai
          medesimi anni,  relativi  agli  impianti  di  cogenerazione
          abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo  2,  comma
          3, lettera a), del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  Supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale  14  novembre  2005,  n.
          265.  Il  prezzo  di  ritiro  dei  certificati  di  cui  al
          precedente periodo e'  pari  al  prezzo  medio  di  mercato
          registrato nel 2010. Conseguentemente,  a  decorrere  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
              5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui
          alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
          2007,  n.  244  i  residui  di  macellazione,   nonche'   i
          sottoprodotti delle attivita'  agricole,  agroalimentari  e
          forestali,  non  sono  considerati  liquidi  anche  qualora
          subiscano, nel sito di produzione dei  medesimi  residui  e
          sottoprodotti o dell'impianto  di  conversione  in  energia
          elettrica, un  trattamento  di  liquefazione  o  estrazione
          meccanica. 
              6.   Le   tariffe   fisse   omnicomprensive    previste
          dall'articolo 2, comma 145, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 restano costanti per l'intero periodo di  diritto  e
          restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3  allegata
          alla medesima legge per tutti gli impianti che  entrano  in
          esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
              7. I fattori  moltiplicativi  di  cui  all'articolo  2,
          comma  147,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244   e
          all'articolo 1, comma 382-quater, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, restano  costanti  per  l'intero  periodo  di
          diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle  predette
          norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
          il 31 dicembre 2012. 
              7-bis. 7-ter. 7-quater. (abrogati) 
              8. Il valore di  riferimento  di  cui  all'articolo  2,
          comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo
          al valore  fissato  dalla  predetta  norma  per  tutti  gli
          impianti che entrano in  esercizio  entro  il  31  dicembre
          2012. 
              9. Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010,  si  applicano  alla
          produzione  di  energia  elettrica   da   impianti   solari
          fotovoltaici che entrino in esercizio entro  il  31  maggio
          2011. 
              10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  2-sexies
          del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   marzo   2010,   n.   41,
          l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da
          impianti  solari  fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio
          successivamente  al  termine  di  cui   al   comma   9   e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del   mare,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  aprile
          2011, sulla base dei seguenti principi: 
              a) determinazione  di  un  limite  annuale  di  potenza
          elettrica  cumulativa  degli  impianti   fotovoltaici   che
          possono ottenere le tariffe incentivanti; 
              b) determinazione  delle  tariffe  incentivanti  tenuto
          conto della riduzione dei  costi  delle  tecnologie  e  dei
          costi di impianto e degli incentivi applicati  negli  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              c)  previsione  di  tariffe  incentivanti  e  di  quote
          differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; 
              d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  in  quanto
          compatibili con il presente comma . 
              11. Fatti salvi  i  diritti  acquisiti  e  gli  effetti
          prodotti tenendo conto di  quanto  stabilito  dall'articolo
          24, comma 5, lettera c), sono abrogati: 
              a)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  comma  3
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
          n. 387; 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              1) i commi 143, 144, 145, 150, 152,  153,  lettera  a),
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102; 
              3) l'articolo 7 del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 
              1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
              2) l'articolo 4 del  decreto  legislativo  n.  387  del
          2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che  e'
          abrogato dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
              3) i commi  382,  382-bis,  382-quater,  382-quinquies,
          382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296; 
              4) i commi 147, 148, 155 e 156  dell'articolo  2  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Gli incentivi alla produzione di energia  elettrica
          da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  al
          comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta'
          di aziende agricole o gestiti in  connessione  con  aziende
          agricole,  agro-alimentari,  di  allevamento  e  forestali,
          entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008.
          Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato  sottraendo
          alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data
          di entrata  in  esercizio  commerciale  degli  impianti  di
          biogas e il 31 dicembre 2007." 
              La legge 24 dicembre 2012, n.228  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il comma 3, dell'articolo 13, del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  recante  "attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili   nel   mercato   interno   dell'elettricita'",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: 
              "13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato
          elettrico. 
              1-2 (Omissis) 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              4. (Omissis)".