Art. 5 
 
 
                Potenziamento dell'offerta formativa 
 
  (( 01.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la
valutazione  dei  sistemi  di  istruzione  professionale,  tecnica  e
liceale,  come  previsto  dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89,  al
fine di garantirne  l'innovazione  permanente,  l'aggiornamento  agli
sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il  confronto  con
gli  indirizzi  culturali  emergenti,  nonche'   l'adeguamento   alle
esigenze espresse  dalle  universita',  dalle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  dagli  istituti  tecnici
superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio
e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale,  tecnica  e
liceale devono concludersi entro dodici  mesi  dal  loro  avvio  e  i
relativi  risultati  sono  considerati  nella   ridefinizione   degli
indirizzi,  dei  profili  e  dei  quadri  orari  di  cui  ai   citati
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n.  87,
n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell'offerta  formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il  tempestivo
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall'anno   scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi  di  studio  previsti  ((  dai
regolamenti di cui ai decreti )) del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87 e  n.  88,  relativi  al  riordino  degli  istituti
tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi  del
primo biennio, da un'ora di insegnamento di  «geografia  generale  ed
economica» laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia.
A tale fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro  ((  3,3  milioni  ))
nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei  docenti  della
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuole,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo  restando
quanto previsto nell'articolo 119 del (( codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, e ferma restando la possibilita' di concludere convenzioni con le
Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia,  bandisce
un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei
siti di interesse  archeologico,  storico  e  culturale  o  ((  nelle
istituzioni  culturali  e  scientifiche.  ))  Al   concorso   possono
partecipare le universita', (( le istituzioni di cui all'articolo  2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ))  e  le  istituzioni
scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo  l'assenso  dei
musei interessati, che  partecipano  alla  progettazione  mediante  i
rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti  da  parte
di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati.
Gli enti e le istituzioni che ricevono  finanziamenti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  la  diffusione
della cultura  possono  cofinanziare  i  progetti.  Non  puo'  essere
finanziato piu' di un  progetto  per  ogni  museo.  I  criteri  e  le
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  finanziamento  di  un
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
(( Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) Il concorso
e' bandito entro il 31 dicembre 2013. I progetti sono realizzati  dai
docenti delle universita', delle (( istituzioni di  cui  all'articolo
2, comma 1, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  ))  o  delle
istituzioni scolastiche, con  la  partecipazione  degli  studenti,  e
possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei  musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione  di  libri  o  di
materiale  illustrativo  ((   audio-video   e   multimediale,   anche
pubblicati con licenze aperte che ne permettano la  diffusione  e  la
distribuzione  gratuita  senza  diritti  patrimoniali  di  autori   o
eventuali editori, )) relativi al museo. I progetti devono  includere
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi. 
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e'
espressamente destinata  al  finanziamento  di  progetti  volti  alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istituzioni  scolastiche
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'attivita'  didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  individua  con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i  quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la  parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.». 
  ((  4-bis.  L'amministrazione  scolastica   puo'   promuovere,   in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata  di  tre
mesi, prorogabili  a  otto,  che  prevedono  attivita'  di  carattere
straordinario,  anche  ai  fini  del  contrasto   della   dispersione
scolastica, da realizzare con  personale  docente  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle  graduatorie  provinciali  e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della  mancata  disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale
fine sono stipulate  specifiche  convenzioni  tra  le  regioni  e  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
partecipazione delle regioni ai progetti di  cui  al  presente  comma
avviene  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   in   base   alla
legislazione  vigente.  Al  suddetto  personale  e'  riconosciuta  la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali  ad  esaurimento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile  2001  nonche'
nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione
del  servizio,  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio,   nelle
graduatorie  di  istituto   previste   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio
2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui  al
presente comma  si  applica  anche  ai  progetti  promossi  nell'anno
scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-ter. Ai  fini  dell'implementazione  del  sistema  di  alternanza
scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di  didattica
in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  e'  adottato  un
regolamento, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  concernente  la
definizione dei diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  dell'ultimo
biennio della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  impegnati  nei
percorsi di formazione di cui all'articolo 4  della  legge  28  marzo
2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di  applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, agli  studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
impegnati in attivita' di stage,  di  tirocinio  e  di  didattica  in
laboratorio, senza pregiudizio per la tutela  della  salute  e  della
sicurezza degli stessi nei luoghi di  lavoro  e  nei  laboratori.  Il
regolamento  provvede  altresi'  all'individuazione  analitica  delle
disposizioni legislative con esso incompatibili,  che  sono  abrogate
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  4-quater. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19
febbraio 2004, n. 59, dopo le  parole:  «formazione  integrale  delle
bambine  e  dei  bambini»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   anche
promuovendo il plurilinguismo  attraverso  l'acquisizione  dei  primi
elementi della lingua inglese,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il D.P.R. 15 marzo 2010,  n.  87  (Regolamento  recante
          norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              Il D.P.R. 15 marzo 2010,  n.  88  (Regolamento  recante
          norme per  il  riordino  degli  istituti  tecnici  a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              Il D.P.R. 15 marzo 2010,  n.  89  (Regolamento  recante
          revisione  dell'assetto  ordinamentale,   organizzativo   e
          didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  119  del  Decreto
          Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137.), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,
          n. 45, S.O.: 
              "Art. 119. Diffusione della conoscenza  del  patrimonio
          culturale. 
              1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri
          della  pubblica  istruzione  e  dell'universita'  e   della
          ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici  territoriali
          interessati, per diffondere la  conoscenza  del  patrimonio
          culturale e favorirne la fruizione. 
              2. Sulla base degli accordi  previsti  al  comma  1,  i
          responsabili degli istituti e dei luoghi della  cultura  di
          cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni
          con le universita', le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
          appartenenti al sistema nazionale  di  istruzione,  nonche'
          con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e
          l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento,  dei
          connessi percorsi didattici e  per  la  predisposizione  di
          materiali e sussidi audiovisivi, destinati  ai  docenti  ed
          agli operatori didattici.  I  percorsi,  i  materiali  e  i
          sussidi tengono conto della specificita'  dell'istituto  di
          formazione   e   delle   eventuali   particolari   esigenze
          determinate dalla presenza di persone con disabilita'.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati.), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "1. Le Accademie di belle arti,  l'Accademia  nazionale
          di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'articolo  33   della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento.". 
              Si riporta il testo della  lettera  c)  del  comma  605
          dell'art  1  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello   Stato-legge   finanziaria   2007),   .
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O. : 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (omissis) 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449.   Contestualmente
          all'applicazione del piano  triennale,  il  Ministro  della
          pubblica istruzione realizza un'attivita'  di  monitoraggio
          sui cui  risultati,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  riferisce  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al  fine  di
          individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione  e
          di  innovare  e   aggiornare   gli   attuali   sistemi   di
          reclutamento del personale docente, nonche' di  verificare,
          al   fine   della   gestione   della   fase    transitoria,
          l'opportunita' di  procedere  a  eventuali  adattamenti  in
          relazione a quanto previsto  nei  periodi  successivi.  Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
          gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare  per
          il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'  in  possesso  di
          abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
          abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti
          speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.  97
          del 2004, i corsi  presso  le  scuole  di  specializzazione
          all'insegnamento  secondario  (SISS),  i   corsi   biennali
          accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo   didattico
          (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
          Conservatori di musica e il  corso  di  laurea  in  Scienza
          della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende
          sciolta con il conseguimento del  titolo  di  abilitazione.
          Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
          successivamente disciplinata la valutazione  dei  titoli  e
          dei servizi dei docenti inclusi nelle predette  graduatorie
          ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
          titoli. In correlazione alla predisposizione del piano  per
          l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
          previsto dalla presente lettera, e'  abrogata  con  effetto
          dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
          lettera  h),  della  tabella  di  valutazione  dei   titoli
          allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n.  143.  E'
          fatta salva la valutazione in  misura  doppia  dei  servizi
          prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in
          possesso   dell'abilitazione   in   educazione    musicale,
          conseguita entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per
          l'inclusione nelle graduatorie permanenti  per  il  biennio
          2005/2006-2006/2007, privi del  requisito  di  servizio  di
          insegnamento che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi
          compilati ai sensi del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'iscrizione   nel   secondo   scaglione   delle
          graduatorie permanenti di strumento musicale  nella  scuola
          media  previsto   dall'articolo   1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza; 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile
          1994  n.  297   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: 
              "Art. 554.  Accesso  ai  ruoli  della  terza  e  quarta
          qualifica funzionale. 
              1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica  sono
          effettuate  mediante  concorsi  provinciali   per   titoli,
          indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico,
          dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza  del
          Ministro della pubblica istruzione,  la  quale  indichera',
          fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione . 
              2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale  A.T.A.
          non di ruolo, con almeno due  anni  di  servizio  prestato,
          senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle  dei
          ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
          partecipazione al solo concorso indetto nella provincia  in
          cui si presta  servizio  alla  data  di  pubblicazione  del
          bando. 
              3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
          almeno due anni di  servizio,  in  tutto  o  in  parte,  in
          qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi  sono
          stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi  per  la
          qualifica immediatamente inferiore. 
              4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di  cui  al
          presente articolo si prescinde dal limite massimo  di  eta'
          previsto dalle vigenti disposizioni. 
              5. Le assunzioni nei ruoli della terza  qualifica  sono
          effettuate  tramite  le  apposite  liste  di   collocamento
          previste dalla legge, previo esaurimento delle  graduatorie
          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
          data del 5 luglio 1988,  salvo  quanto  previsto  dall'art.
          587. 
              6. I titoli di  studio  richiesti  sono  stabiliti  con
          regolamento. Per l'accesso ai  posti  relativi  ai  profili
          professionali di collaboratore tecnico e  di  collaboratore
          amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione,  con
          propria  ordinanza,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative, individua i titoli di  studio
          da   ritenere   equivalenti   al   diploma   di   qualifica
          professionale richiesto per l'ammissione al concorso. 
              7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al  comma
          1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito  di
          ciascuno dei successivi concorsi. A  tal  fine  coloro  che
          presentano la domanda per la prima volta sono  inclusi  nel
          posto spettante in base al punteggio complessivo  riportato
          e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
          nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e  ad
          ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
          nuovi titoli, purche' abbiano presentato  apposita  domanda
          di permanenza, corredata dei nuovi titoli  nel  termine  di
          cui al bando di concorso. 
              8. Le  nomine  sono  disposte,  nei  limiti  dei  posti
          disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
          integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati. ". 
              Il Decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75
          del 19 aprile 2001 e' pubblicato sul sito del MIUR. 
              Il    Decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13  luglio  2011
          e' pubblicato sul sito del MIUR. 
              Il    Decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n.  104  del  10  novembre
          2011 e' pubblicato sul sito del MIUR. 
              Si riporta il comma  2  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. : 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53
          (Delega al Governo per la definizione delle norme  generali
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni
          in materia di istruzione e  formazione  professionale),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77: 
              "Art. 4. Alternanza scuola-lavoro. 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  18
          della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine  di  assicurare
          agli studenti che hanno compiuto il  quindicesimo  anno  di
          eta' la possibilita' di  realizzare  i  corsi  del  secondo
          ciclo  in  alternanza  scuola-lavoro,  come  modalita'   di
          realizzazione del percorso formativo progettata, attuata  e
          valutata  dall'istituzione  scolastica   e   formativa   in
          collaborazione  con   le   imprese,   con   le   rispettive
          associazioni  di  rappresentanza  e  con   le   camere   di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   che
          assicuri  ai  giovani,  oltre  alla  conoscenza  di   base,
          l'acquisizione di competenze  spendibili  nel  mercato  del
          lavoro, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e  ai  sensi  dell'articolo  1,
          commi 2 e  3,  della  legge  stessa,  un  apposito  decreto
          legislativo  su  proposta  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
          maggiormente rappresentative  dei  datori  di  lavoro,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) svolgere l'intera formazione  dai  15  ai  18  anni,
          attraverso l'alternanza di periodi di studio e  di  lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa, sulla base di convenzioni con imprese o  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza o con  le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  con
          enti pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale  di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza scuola-lavoro, possono  collegarsi  con  il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa  con  le
          regioni,  la  frequenza  negli  istituti   d'istruzione   e
          formazione professionale di corsi integrati  che  prevedano
          piani di studio progettati  d'intesa  fra  i  due  sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi; 
              b) fornire indicazioni generali per  il  reperimento  e
          l'assegnazione delle risorse  finanziarie  necessarie  alla
          realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi  gli
          incentivi per le imprese, la valorizzazione  delle  imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; 
              c) indicare le modalita' di  certificazione  dell'esito
          positivo  del  tirocinio  e  di  valutazione  dei   crediti
          formativi acquisiti dallo studente. 
              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
          con le imprese e del  monitoraggio  degli  allievi  che  si
          avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro  sono  riconosciuti
          nel quadro della valorizzazione della professionalita'  del
          personale docente. ". 
              Il  Decreto  Legislativo  15   aprile   2005,   n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della  L.  28  marzo
          2003, n. 53), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2005, n. 103. 
              Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione  delle
          norme generali relative  alla  scuola  dell'infanzia  e  al
          primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1  della
          L. 28 marzo 2003, n. 53.), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia. 
              1. La  scuola  dell'infanzia,  non  obbligatoria  e  di
          durata triennale, concorre all'educazione e  allo  sviluppo
          affettivo, psicomotorio,  cognitivo,  morale,  religioso  e
          sociale  delle  bambine  e  dei  bambini  promuovendone  le
          potenzialita'   di   relazione,   autonomia,   creativita',
          apprendimento, e  ad  assicurare  un'effettiva  eguaglianza
          delle opportunita' educative; nel rispetto  della  primaria
          responsabilita' educativa dei genitori,  contribuisce  alla
          formazione integrale  delle  bambine  e  dei  bambini,anche
          promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei
          primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia
          e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza  il  profilo
          educativo e la continuita' educativa con il  complesso  dei
          servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 
              2.  E'  assicurata  la  generalizzazione   dell'offerta
          formativa e  la  possibilita'  di  frequenza  della  scuola
          dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori
          decreti legislativi di cui all'articolo 1  della  legge  28
          marzo  2003,  n.  53,  nel  rispetto  delle  modalita'   di
          copertura finanziaria definite dall'articolo  7,  comma  8,
          della predetta legge. 
              3. Al fine di realizzare la  continuita'  educativa  di
          cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali  promuovono
          appositi accordi con i competenti uffici  delle  regioni  e
          degli enti locali.".