Art. 5 
 
 
              Aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. Gli autoveicoli sui quali siano  state  installate  le  luci  di
marcia diurna sono soggetti a visita  e  prova,  per  l'aggiornamento
della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione  Civile,
territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina  che
ha effettuato l'installazione. 
  2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente,  deve
essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all'art. 4,
comma 3 del presente decreto. 
  3. L'Ufficio Motorizzazione Civile,  previo  esito  positivo  della
visita  e  prova,  aggiorna  la  carta  di  circolazione,  attraverso
l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione:
«installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». 
  4. In deroga al comma 1, gli  autoveicoli  sui  quali  siano  state
installate le luci  di  marcia  diurna  tramite  sostituzione  di  un
dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga  forma
e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono  soggetti
a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione. 
    Roma, 6 novembre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vitelli