Art. 5 Aggiornamento della carta di circolazione 1. Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione. 2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto. 3. L'Ufficio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione: «installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». 4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione. Roma, 6 novembre 2013 Il direttore generale: Vitelli