Art. 5 Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. Tali gare e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, nonche', nel caso in cui ricorra la necessita' di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, al disposto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.