Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
nel caso in cui non sia  pervenuta  alcuna  accettazione  di  cui  al
precedente art. 4,  il  diritto  di  esercire  ciascuna  delle  rotte
Crotone - Milano Linate e  viceversa,  Crotone  -  Roma  Fiumicino  e
viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un  unico  vettore,
per un periodo di due anni tramite gare  pubbliche.  Tali  gare  e  i
relativi  bandi  saranno  conformi  al  disposto  dell'art.  17   del
Regolamento (CE) 1008/2008, nonche',  nel  caso  in  cui  ricorra  la
necessita' di aggiudicare  la  singola  gara  con  una  sola  offerta
valida, al disposto delle norme dell'Unione  europea  in  materia  di
aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione  degli  obblighi
di servizio  pubblico  alle  imprese  incaricate  della  gestione  di
servizi d'interesse economico generale. 
  Le informative relative agli inviti a  partecipare  alle  gare,  ai
sensi dell'art. 17 par. 4 del  Regolamento  (CE)  1008/2008,  saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.