(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                 Metodo di ottenimento del prodotto 
 
    La  denominazione  «Ciliegia  di  Marostica»  designa  i   frutti
ottenuti dalla coltivazione delle varieta'  ascrivibili  ai  seguenti
gruppi: 
      a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile
alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat; 
      b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»; 
      c) tardive «Milanese»,  «Durone  Rosso»,  (Ferrovia  simile)  e
«Bella Italia»; 
      d) «Sandra Tardiva»; 
      e) le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone  Nero  I»,
«Durone Nero II» e «Mora di Cazzano». 
    Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di  Pistoia»
(=  «Durone  Rosso»),  «Black  Star»,  «Early  Bigi»,  «Grace  Star»,
«Kordia»,  «Lapins»,  «Marostegana»,  «Prime  Giant»,   «Regina»,   e
«Folfer». 
    Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni  devono
essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente  art.
3. 
    Le tecniche colturali ammesse sono le seguenti: 
      per i nuovi impianti: 
        a) preparazione del terreno: il nuovo  impianto  deve  essere
preceduto  da  una  idonea  lavorazione  meccanica  della  superficie
interessata; nei terreni di collina e' opportuna la  lavorazione  del
terreno a "buche"; 
    E' obbligatorio eseguire  l'analisi  chimico-fisica  del  terreno
oggetto d'impianto allo scopo  di  determinare  la  necessita'  e  la
quantita' della concimazione di fondo e/o di  quella  correttiva.  E'
obbligatoria l'adozione di un piano di  concimazione  redatto  da  un
tecnico specializzato; 
        b) materiale vegetale: e'  ammesso  l'impiego  di  astoni  di
qualita' certificata virus esente o virus controllato delle  varieta'
di cui al precedente art. 2, innestati su soggetti derivati da Prunus
avium, Prunus cerasus o Prunus mahaleb. E' ammesso altresi' l'innesto
a dimora. 
      per tutti gli impianti: 
        a) Densita': sono ammessi tutti i  sesti  d'impianto  purche'
siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome  nella
fase produttiva delle piante; 
        b) Forma di allevamento: sono consentite tutte  le  forme  di
allevamento sia in volume sia in parete; 
        c) Difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve  essere
attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta  integrata  o  di
quella biologica. Per  ridurre  il  rischio  di  forti  infezioni  di
Monilia durante il periodo  fiorale  e'  ammessa  l'eliminazione  dei
frutti non raccolti  rimasti  sulle  piante  e  l'esecuzione  di  una
corretta potatura estiva negli impianti vigorosi. 
    Prima  dell'esecuzione  di  qualsiasi  intervento   con   valenza
insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba  oppure  lo
sfalcio  e  la  raccolta  della  stessa.  Non  e'  ammesso  l'uso  di
fitoregolatori nel  periodo  compreso  tra  il  germogliamento  e  la
raccolta; 
        d)  Gestione  del  suolo:   e'   obbligatorio   l'inerbimento
controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal  2°  anno
di impianto. E' consentita la lavorazione o  il  diserbo  localizzato
sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno al tronco nei
sistemi espansi. E' ammessa la pratica della pacciamatura; 
        e) Concimazione: gli elementi nutritivi da  apportare  devono
essere finalizzati  al  raggiungimento  e/o  al  mantenimento  di  un
sufficiente  livello  di  fertilita'  dei  suoli  in  ragione   delle
asportazioni della coltura e delle  perdite  per  immobilizzazione  e
lisciviazione; 
        f) Irrigazione: e' ammessa la pratica irrigua con  sistemi  a
bassa portata; 
        g)  Gestione  delle  piante:  e'  obbligatoria   l'esecuzione
annuale della potatura al bruno  per  assicurare  una  produzione  di
qualita' costante negli anni; le piante devono  essere  mantenute  in
buona  efficienza  vegetativa  e  produttiva   anche   ricorrendo   a
interventi straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose
deperite e non piu' funzionali; 
        h) Raccolta e condizionamento:  la  raccolta  delle  ciliegie
destinate al commercio per il consumo fresco deve essere  eseguita  a
mano e i frutti devono essere  disposti  in  contenitori  con  pareti
rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita  per
eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. 
    Fino al momento  della  consegna  per  la  commercializzazione  i
frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi  e  ombreggiati  per
evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'. 
    Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le 48  ore
successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con  la
tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei
a rallentare i processi metabolici dei frutti.