Art. 5 
 
 
Consultazione delle  Camere  su  accordi  in  materia  finanziaria  o
                              monetaria 
 
  1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni  iniziativa
volta alla conclusione di accordi tra gli  Stati  membri  dell'Unione
europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole  in
materia finanziaria o  monetaria  o  comunque  producano  conseguenze
rilevanti sulla finanza pubblica. 
  2. Il Governo assicura che la posizione  rappresentata  dall'Italia
nella fase di negoziazione degli accordi di  cui  al  comma  1  tenga
conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in  cui
il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti  di  indirizzo,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da  lui  delegato
riferisce  tempestivamente  alle  Camere,  fornendo  le   appropriate
motivazioni della posizione assunta. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
nel caso di accordi conclusi  al  di  fuori  delle  disposizioni  del
Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione  europea  nonche'  in  caso  di  modifica  di  precedenti
accordi.