Art. 5 Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1531: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»; 1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»; 2) il comma 5 e' abrogato; b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse; c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»; d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1531 (Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate). - 1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie: a) docenti universitari; b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023; d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio; e) lettori di lingua straniera; f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati. 2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. 4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti. 5. (abrogato).». - Si riporta il testo della rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV del libro quinto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Sezione XIV - Ufficiali fuori quadro». - Si riporta il testo dell'art. 1721, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1721 (Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro). - 1. (Omissis). 2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.».