Art. 5 Illiceita' dei marchi 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. 2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Note all'art. 5: Si trascrive il testo dell'art. 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: "Art. 26. Decadenza. (In vigore dal 19 marzo 2005) 1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4; b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.".