Art. 5 
 
 
                        Illiceita' dei marchi 
 
  1. Non possono costituire oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico  sulla  provenienza
geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. 
  2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche
di cui al comma 1  decadono  per  illiceita'  sopravvenuta  ai  sensi
dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di  cui  al
decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30.  La  decadenza  e'
dichiarata con le procedure di cui al citato decreto  legislativo  n.
30 del 2005. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  titolare  del  marchio  ha
l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei  relativi  motivi  di
illiceita', a proprie spese, su almeno due  quotidiani  a  diffusione
nazionale. 
  4. Il titolare  di  un  marchio  decaduto  ai  sensi  del  presente
articolo deve avviare immediatamente le procedure  per  ritirare  dal
mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone
il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si trascrive il testo dell'art.  26  del  codice  della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30: 
                "Art. 26. Decadenza. 
            (In vigore dal 19 marzo 2005) 
              1. Il marchio decade: 
                a) per volgarizzazione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 4; 
                b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo
          14, comma 2; 
                c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.".