Art. 5 Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica 1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione dell'ultimo degli eletti si riscontri che piu' candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'individuazione del candidato eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non puo' essere rappresentata da piu' di un membro. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei membri dell'Osservatorio individuati tra esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario. 3. L'Osservatorio dura in carica tre anni e puo' esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei membri. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il primo dei non eletti nell'ambito del seggio nel quale era risultato eletto il membro da sostituire. 5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 318