Art. 5 
 
 
                        Aggiornamento elenco 
 
  1. Entro il 31 ottobre di ogni  anno,  con  decreto  del  Direttore
generale competente, pubblicato sul sito internet  istituzionale,  il
Ministero provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica  del
mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.