Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale 1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della societa' assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile; e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attivita' di revisione legale, ancorche' non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo; f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale; g) la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione. 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale possono, altresi', presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale. 3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima societa' assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale. 4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.
Note all'art. 5: - Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice civile, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 1219 del codice civile: «Art. 1219 (Costituzione in mora). - Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non e' necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 29 (Impedito controllo) - (In vigore dal 7 aprile 2010) 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio.».