Art. 5 Risorse strumentali 1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento della flotta aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7. 2. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione che attesta la consistenza, lo stato di navigabilita' o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonche', ai fini del trasferimento, l'ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.