Art. 5 Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. 3. L'autorita' competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4. 4. Per le attivita' e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base della precedente autorizzazione. 5. L'autorita' competente puo' comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.