Art. 5 
 
 
           Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
 
  1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad
associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con
lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.