Art. 5 
 
 
Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
               materia di edifici a energia quasi zero 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
192, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire  dal
31 dicembre 2018,  gli  edifici  di  nuova  costruzione  occupati  da
pubbliche amministrazioni e  di  proprieta'  di  queste  ultime,  ivi
compresi gli edifici scolastici,  devono  essere  edifici  a  energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa  a
tutti gli edifici di nuova costruzione. 
    2. Entro il 31 dicembre 2014,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione,  della  coesione  territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza,  con  il  parere
della Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano,  che
puo' includere obiettivi differenziati  per  tipologia  edilizia,  e'
trasmesso alla Commissione europea. 
  3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende,  tra  l'altro,  i
seguenti elementi: 
      a) l'applicazione della definizione di edifici a energia  quasi
zero alle diverse tipologie di  edifici  e  indicatori  numerici  del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; 
      b) le politiche  e  le  misure  finanziarie  o  di  altro  tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni   relative   alle   misure   nazionali   previste    per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici,  in  attuazione
della direttiva 2009/28/CE; 
      c)  l'individuazione,  in   casi   specifici   e   sulla   base
dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita  economico,  della  non
applicabilita' di quanto disposto al comma 1; 
      d) gli obiettivi intermedi di miglioramento  della  prestazione
energetica degli edifici di  nuova  costruzione  entro  il  2015,  in
funzione dell'attuazione del comma 1. 
    Art. 4-ter.(Strumenti finanziari e superamento delle barriere  di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato,  dalle  regioni  e
dagli  enti  locali  per  promuovere  l'efficienza  energetica  degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel  rispetto  di
requisiti di  efficienza  commisurati  alla  tipologia,  al  tipo  di
utilizzo  e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'
all'entita' dell'intervento. 
    2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli  edifici  di
proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici
scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche  per  il
sostegno   della   realizzazione   di   progetti   di   miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La  dotazione  del
fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo
19. Con il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono  definite  le  modalita'  di
gestione e accesso del fondo stesso. 
    3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, mette  a  disposizione
un contratto-tipo per  il  miglioramento  del  rendimento  energetico
dell'edificio, che individui e misuri gli  elementi  a  garanzia  del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle  iniziative,  sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12,  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012. 
    4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Conferenza unificata, redige  un  elenco  delle  misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli  edifici  e
la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e'
aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione  nell'ambito  del
Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza   energetica   di   cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».