Art. 5 
 
 
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 
 
  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, e adotta, previa acquisizione  del  parere  in  sede  di
Conferenza Unificata, un  "Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere", di seguito  denominato  "Piano",  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
comunitaria per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo  di
eliminazione della violenza contro le donne; 
    b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza  e
la discriminazione di genere  nell'ambito  dei  programmi  scolastici
delle scuole di ogni ordine  e  grado,  al  fine  di  sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  discriminazione  di  genere,  anche   attraverso
un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    c) potenziare le  forme  di  assistenza  e  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei  servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza; 
    d) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; 
    e)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   un
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    f) prevedere una raccolta  strutturata  dei  dati  del  fenomeno,
anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; 
    g) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle Amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking; 
    h) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.