Art. 5.
(Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il
termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di
previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei
seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga",
sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti:
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e
qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita'
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu'
coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresi', dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da
quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.