Art. 5 
 
               (Potenziamento dell'offerta formativa) 
 
  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell'offerta  formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il  tempestivo
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall'anno   scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  e  n.  88,
relativi al riordino degli istituti  tecnici  e  professionali,  sono
integrati, in una delle due classi del primo biennio,  da  un'ora  di
insegnamento di "geografia generale ed  economica"  laddove  non  sia
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014  e  di  euro  9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei  docenti  della
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuole,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo  restando
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  42,  e  ferma  restando  la  possibilita'  di   concludere
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in
materia, bandisce  un  concorso  per  la  realizzazione  di  progetti
didattici nei musei, nei siti di interesse  archeologico,  storico  e
culturale  o  nelle  fondazioni  culturali.   Al   concorso   possono
partecipare  le  universita',  le  accademie  di  belle  arti  e   le
istituzioni scolastiche, le quali  elaborano  i  progetti  acquisendo
l'assenso dei musei interessati, che partecipano  alla  progettazione
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti
da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o
privati. Gli enti e le istituzioni  che  ricevono  finanziamenti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
diffusione della cultura possono cofinanziare i  progetti.  Non  puo'
essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e  le
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  finanziamento  di  un
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e'  bandito
entro il 30 ottobre 2013. I  progetti  sono  realizzati  dai  docenti
delle universita', delle accademie di belle arti o delle  istituzioni
scolastiche,  con  la  partecipazione  degli  studenti,   e   possono
riguardare  l'organizzazione  di  mostre   all'interno   dei   musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione  di  libri  o  di
materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi. 
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e'
espressamente destinata  al  finanziamento  di  progetti  volti  alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istituzioni  scolastiche
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'attivita'  didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  individua  con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i  quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la  parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».