Articolo 5 Norme integrative per le Zone C 1. E' consentito: a) esercitare attivita' agricola, limitatamente alle aree attualmente coltivate; b) realizzare interventi previsti nell'articolo 10 comma 1 lettera a), b) e c), senza aumento di volumetria, senza modifica della sagoma e delle superfici utili; c) esercitare l'attivita' di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore; d) svolgere l'attivita' di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore. 2. Non e' consentito: a) realizzare alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; ne' opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalita' di gestione; b) accendere fuochi all'aperto, salvo quanto diversamente disposto dal soggetto gestore, per finalita' gestionali; c) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature e da scarti di lavorazione, che potranno essere tranciate e interrate al fine di arricchire la dotazione di sostanza organica nel terreno. Solo nel caso di casi di gravi infezioni da crittogame e da insetti, e' possibile accendere fuochi controllati per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, previa comunicazione al soggetto gestore a firma di tecnico abilitato; d) apporre segnaletica pubblicitaria; e) produrre emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.