(Regolamento-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                   Norme integrative per le Zone C 
 
  1. E' consentito: 
  a)  esercitare  attivita'   agricola,   limitatamente   alle   aree
attualmente coltivate; 
  b) realizzare interventi previsti nell'articolo 10 comma 1  lettera
a), b) e c), senza aumento di volumetria, senza modifica della sagoma
e delle superfici utili; 
  c) esercitare l'attivita' di ricerca  e  monitoraggio  scientifico,
previa autorizzazione del soggetto gestore; 
  d)  svolgere   l'attivita'   di   educazione   ambientale,   previa
autorizzazione del soggetto gestore. 
  2. Non e' consentito: 
  a) realizzare alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; ne'
opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che modifichi  lo
stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato dal  soggetto
gestore per le finalita' di gestione; 
  b) accendere fuochi all'aperto, salvo quanto diversamente  disposto
dal soggetto gestore, per finalita' gestionali; 
  c) bruciare le stoppie e i residui vegetali provenienti da potature
e da scarti di lavorazione, che potranno essere tranciate e interrate
al fine di arricchire la dotazione di sostanza organica nel  terreno.
Solo nel caso di casi di gravi infezioni da crittogame e da  insetti,
e' possibile accendere fuochi controllati  per  la  bruciatura  delle
stoppie e dei residui  vegetali,  previa  comunicazione  al  soggetto
gestore a firma di tecnico abilitato; 
  d) apporre segnaletica pubblicitaria; 
  e) produrre emissioni sonore e luminose tali da  arrecare  disturbo
alla fauna.