Art. 5 
 
 
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori  a
                            diciotto mesi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,  modificata
dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole:  "Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  straordinario
penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina  delle
misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2013," sono soppresse.