ARTICOLO 5 ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI 1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di Grecia, essendo le Parti nei cui territori sara' ubicata la maggior parte del Gasdotto Trans Adriatico, agendo attraverso i propri rispettivi Governi Ospitanti, hanno entrambe aderito, o entrambe aderiranno, ad un Accordo fra il Governo Ospitante e l'Investitore del Progetto, in conformita' con i requisiti pertinenti e obbligatori di cui al precedente Articolo 3(1), che include, senza limitazioni, disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali) che saranno applicate all'Investitore del Progetto nella giurisdizione di entrambe quelle Parti. Ogni Accordo del Governo Ospitante dovra' essere ratificato secondo la legislazione nazionale della Parte pertinente. 2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderira' una Parte: (a) si considera che sia stato o sara' stipulato in virtu' e a sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e (b) sara' la Legge che dovra' applicare gli obblighi, accordi e attivita' della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con esso, e nessuna Legge ordinaria di quella Parte (comprese percio' le procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria, o inottemperante con le condizioni dell'Accordo del Governo Ospitante potra' limitare, diminuire o impattare sfavorevolmente i diritti concessi dall'Accordo del Governo Ospitante all'Investitore del Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque derogare, abrogare o avere la prevalenza sull'Accordo del Governo Ospitante nella sua interezza o parzialita'.