Art. 5 
 
 
                     Organi della Banca d'Italia 
 
  1. L'Assemblea dei partecipanti  e  il  Consiglio  Superiore  della
Banca  d'Italia  non   hanno   ingerenza   nelle   materie   relative
all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite  dal  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto  del  SEBC  e  della
BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e  dalla  legge  alla  Banca
d'Italia o  al  Governatore  per  il  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali. 
  2. Il Consiglio Superiore  della  Banca  d'Italia  si  compone  del
Governatore  e  di  13  consiglieri,  nominati  nelle  assemblee  dei
partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati  individuati
da un comitato costituito  all'interno  dello  stesso  Consiglio  tra
persone che posseggano i requisiti di  indipendenza,  onorabilita'  e
professionalita' previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.