Art. 5 Attivita' strumentali 1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale adeguate professionalita'. Roma, 19 novembre 2013 Il Ministro: Kyenge Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 378