Art. 5. (Organi) 1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono: a) il Direttore generale; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Direttore generale (di seguito: Direttore), nominato con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 3. Il Comitato di indirizzo (di seguito: Comitato), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, e' composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 21, comma 2 del decreto istitutivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 4. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed e' composto dal presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi. I membri del collegio dei revisori, iscritti al registro dei revisori legali, possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei membri del Collegio dei Revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.