(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                              (Organi) 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo,  gli  organi
dell'Agenzia sono: 
      a) il Direttore generale; 
      b) il Comitato di indirizzo; 
      c) il Collegio dei revisori dei conti. 
    2. Il Direttore generale (di seguito: Direttore), nominato con le
modalita' di cui all'articolo 21, comma 2,  del  decreto  istitutivo,
resta in carica  per  tre  anni  ed  e'  rinnovabile.  L'incarico  e'
incompatibile con altri rapporti di  lavoro  subordinato  pubblico  o
privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'
professionale  privata,  anche  occasionale,  che  possa  entrare  in
conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 
    3. Il Comitato di indirizzo (di seguito: Comitato), nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  da
lui delegato, e' composto da un rappresentante della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  un  rappresentante  del  Ministero   dello
sviluppo economico, un rappresentante del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione,  un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla
Conferenza  Unificata  e  dai  membri  del  Tavolo   permanente   per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana,  tutti  in  possesso  dei
requisiti di  qualificazione  professionale  previsti  dall'art.  21,
comma 2  del  decreto  istitutivo.  Ai  componenti  del  Comitato  di
indirizzo non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 
    4. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui  delegato
ed e' composto dal presidente, designato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze e da due membri effettivi. I membri del collegio  dei
revisori, iscritti al registro dei revisori  legali,  possono  essere
confermati  una  sola  volta.  Ai  membri  del  collegio  si  applica
l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei membri del Collegio
dei Revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro da  lui  delegato,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono  posti  a  carico  del
bilancio dell'Agenzia.