Art. 5 
 
Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 
 
  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  (( 1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di  cui  al  comma  1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese. 
  1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico  presso
uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno  2014,  il  bilancio
annuale   del   Fondo   per   la   promozione    degli    scambi    e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1. )) 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
  (( 2-bis. I procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari
regionali,  all'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono
contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini
dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle
amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche
ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per
conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241. )) 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    (( a) al comma 5 le parole: «e  agroalimentari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole e ittiche»; )) 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «del  15  dicembre  2006»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; 
    (( c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.»  e'  inserito
il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole  o  ittiche,   ai   fini   del   contributo   si   applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond  nazionale,  il  regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione,  del  20  dicembre  2007,  e  il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24  luglio  2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella  regola
de minimis in favore delle imprese attive nella  produzione  primaria
dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I  annesso  al   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea». )) 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci»  sono  aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  ((  7-bis.   Nei   progetti   e   nelle   attivita'   di   sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  di  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello  Stato  nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo  della  commercializzazione  e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione  delle  iniziative,
si prevede, ove  possibile,  il  coinvolgimento  delle  comunita'  di
origine  italiana  presenti  all'estero  e,  in  particolare,   degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989,  n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286. )) 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 9, comma 2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di permesso di  soggiorno  CE  rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso  le  universita'  e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»; )) 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.»; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
«relativa» e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. (( Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8  non  devono  derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  ))  All'attuazione
del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
  (( 9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei  Paesi  del
Mediterraneo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 2 del  decreto  legislativo  dell'8
          novembre  1990,  n.  374,  recante   "Riordinamento   degli
          istituti  doganali   e   revisione   delle   procedure   di
          accertamento e controllo in attuazione delle  direttive  n.
          79/695/CEE del  24  luglio  1979  e  n.  82/57/CEE  del  17
          dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
          febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema
          di procedure di  esportazione  delle  merci  comunitarie.",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291,  S.O.
          , modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. del 28/04/2012, n. 99: 
              "2. Presso gli uffici doganali di confine,  di  mare  e
          aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi  i
          festivi,  e  per  l'intero  arco  delle  ventiquattro   ore
          giornaliere,   il   passaggio    delle    frontiere,    con
          l'espletamento dei corrispondenti controlli  e  formalita',
          alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano  vuoti  o
          che trasportano merci in regime doganale di transito.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.", e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, modificata dalla legge 9
          agosto  2013,  n.  98,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  del
          20/08/2013, n. 194 
              Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto  legge
          del 22 giugno 2012, n. 83, modificato dalla presente legge,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.: 
              "Art.  42.  Sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese e consorzi per l'internazionalizzazione 
              1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, lettera  c)  le  parole  «individuati  e
          definiti   dal   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica» sono soppresse; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  determinati   i
          termini, le modalita' e le condizioni degli interventi,  le
          attivita' e  gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di
          controllo nonche' la composizione e i compiti del  Comitato
          per l'amministrazione del fondo di cui  al  comma  4.  Sino
          alla emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e
          le procedure attualmente vigenti». 
              c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4.  Per  le  finalita'  dei  commi   precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,
          n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
          destinazione alle piccole  e  medie  imprese  pari  al  70%
          annuo.». 
              2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32,  comma
          2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il  riparto  delle
          risorse iscritte nel  capitolo  2501  del  Ministero  dello
          Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti,
          enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e
          di Camere di commercio italiane  all'estero,  di  cui  alla
          legge 1°  luglio  1970,  n.  518,  per  lo  svolgimento  di
          specifiche attivita' promozionali,  di  rilievo  nazionale,
          per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
          e' effettuato con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  La  relazione  sulla  realizzazione  delle
          attivita' promozionali effettuate  in  ciascun  anno  viene
          trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il
          31 marzo dell'anno successivo. (166) 
              3. I consorzi per  l'internazionalizzazione  hanno  per
          oggetto la diffusione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi delle piccole e medie imprese nonche'  il  supporto
          alla loro presenza nei mercati esteri anche  attraverso  la
          collaborazione e il partenariato con imprese estere. 
              4.     Nelle     attivita'     dei     consorzi     per
          l'internazionalizzazione   funzionali   al   raggiungimento
          dell'oggetto  sono   ricomprese   le   attivita'   relative
          all'importazione   di   materie   prime   e   di   prodotti
          semilavorati,    alla    formazione    specialistica    per
          l'internazionalizzazione,  alla  qualita',  alla  tutela  e
          all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
          nei   mercati   esteri,   anche   attraverso   marchi    in
          contitolarita' o collettivi. 
              5.  I  consorzi   per   l'internazionalizzazione   sono
          costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612  e  seguenti
          del codice civile o  in  forma  di  societa'  consortile  o
          cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese   industriali,
          artigiane, turistiche, di servizi e  agroalimentari  aventi
          sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese
          del   settore   commerciale.   E'   altresi'   ammessa   la
          partecipazione di enti pubblici e privati, di banche  e  di
          imprese di grandi dimensioni,  purche'  non  fruiscano  dei
          contributi  previsti  dal  comma   6.   La   nomina   della
          maggioranza   degli   amministratori   dei   consorzi   per
          l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e
          medie imprese consorziate, a favore delle quali i  consorzi
          svolgono in via prevalente la loro attivita'. 
              6.  Ai  consorzi  per   l'internazionalizzazione   sono
          concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per
          cento delle spese da essi  sostenute  per  l'esecuzione  di
          progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare  anche
          attraverso contratti di rete con piccole  e  medie  imprese
          non  consorziate.   I   progetti   possono   avere   durata
          pluriennale,  con  ripartizione  delle  spese  per  singole
          annualita'. Ai contributi si  applica,  con  riguardo  alle
          imprese consorziate ed alle piccole  e  medie  imprese  non
          consorziate  rientranti  in  un  contratto  di   rete,   il
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta  salva
          l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I  contributi  di
          cui al  presente  comma  sono  concessi  nell'ambito  delle
          risorse di bilancio disponibili allo scopo  finalizzate  ai
          sensi del comma 2. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei contributi di cui al presente comma. 
              7.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi   le   somme
          accantonate nelle riserve costituenti il  patrimonio  netto
          dei consorzi per l'internazionalizzazione  concorrono  alla
          formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva  e'
          utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle  perdite
          o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
          I servizi resi da  detti  consorzi  alle  piccole  e  medie
          imprese consorziate costituiscono servizi internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali ai sensi  dell'articolo
          9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n.  633.  Ai  consorzi  per   l'internazionalizzazione   si
          applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi  34,  35,
          36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito
          con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              7-bis.  Al  comma  2  dell'articolo   7   del   decreto
          legislativo  27  marzo   2006,   n.   161,   e   successive
          modificazioni, le parole: «, nei  quattro  anni  successivi
          alle date ivi previste,» sono soppresse.". 
              Si riporta la lett. l)  del  comma  2  dell'articolo  2
          della   legge   29   dicembre   1993,   n.   580,   recante
          "Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
          gennaio  1994,  n.  7,  S.O.  ,  modificata   dal   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 23: 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci; ". 
              Il testo  dell'articolo  6-decies  del  citato  decreto
          legge 26 aprile 2013, n. 43, abrogato dalla presente legge,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97. 
              La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante  "Istituzione
          del Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero.",  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1989,  n.  264.,  e
          successive modificazioni. 
              Legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme  relative
          alla disciplina dei Comitati degli  italiani  all'estero.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250. 
              La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme  per  lo
          sviluppo delle attivita' economiche  e  della  cooperazione
          internazionale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  della
          provincia di Belluno e delle aree limitrofe." e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1991, n. 17.